Circolare n. 955
Altre misure per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale.
Misure in materia di accise e IVA sui carburanti.
Il D.L. 38/2022 entrato in vigore il 02.05.2022 e il D.L. 21/2022 hanno introdotto e prorogato alcune misure per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas. Tra le principali novità si segnalano: la proroga della riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti, il bonus carburante per i dipendenti, la rateizzazione delle bollette per le imprese e l’introduzione di un prelievo straordinario a carico del settore energetico.
Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti
È stata prorogata rispetto alle disposizioni in vigore dallo scorso 22.04.2022, la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al GPL usati come carburante e al gas naturale usato per l’autotrazione (ex art. 1 del D.L. 38/2022).
Le nuove disposizioni resteranno in vigore fino all’08.07.2022.
Per lo stesso periodo, è stata inoltre prevista una riduzione dell’aliquota IVA al 5% per il gas naturale usato per l’autotrazione.
Ai fini della corretta applicazione delle aliquote ridotte, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti devono trasmettere entro il 15 luglio 2022, all’Ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunicazione, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti (benzina, oli da gas o gasolio, GPL, gas naturale) usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell’8 luglio 2022.
Bonus carburante ai dipendenti
È stata introdotta per l’anno 2022 la possibilità per le imprese private di erogare gratuitamente ai propri dipendenti buoni benzina o titoli analoghi nel limite di 200 euro per lavoratore (art. 2 D.L. 21/2022).
Il suddetto bonus:
- è corrisposto unicamente ai lavoratori dipendenti con esclusione dei lavoratori autonomi occasionali, Co.co.co., stagisti, amministratori, tirocinanti;
- deve essere erogato dall’azienda al lavoratore entro il 31 dicembre 2022;
- è ulteriore rispetto al plafond individuale annuo di euro 258,23 euro (Circolare di Studio n. 942 del 21.02.2022).
Credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca
Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture di acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
La definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, è affidata ad un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Rateizzazione delle bollette per consumi energetici
Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi dele forniture energetiche, le imprese con sede in Italia clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di 24 rate mensili (ex art. 8 del D.L. 21/2022).
Contributo straordinario contro il caro bollette
È stato istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi (ex art. 37 D.L. 21/2022).
Il suddetto contributo si applica alle imprese che, nel territorio dello Stato:
- producono energia elettrica, gas metano o di estrazione di gas naturale per la successiva vendita;
- rivendono energia elettrica, gas metano e gas naturale;
- producono, distribuiscono e commerciano prodotti petroliferi.
Il contributo è dovuto nel caso in cui, confrontando il saldo tra operazioni attive e passive riferite al periodo 01.10.2021-31.03.2022 e il saldo tra operazioni attive e passive riferite al periodo 01.10.2020-31.03.2021, vi sia stato un incremento superiore a 5 milioni di euro.
In tal caso, si applica un contributo nella misura del 10% di tale incremento, che il contribuente dovrà versare entro il 30.06.2022.
Al riguardo, è prevista l’emanazione di un provvedimento attuativo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.
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