Circolare n. 920
Legge n. 106 del 23 luglio 2021 conversione del c.d. “Decreto Sostegni-bis” (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021)
La L. n. 106 del 23 luglio 2021 è entrata in vigore il 25.07.2021 e ha introdotto alcune novità in sede di conversione del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 c.d. “Decreto Sostegni-bis”. Tra queste si analizzano le principali disposizioni in materia di nuovi crediti di imposta e contributi a fondo perduto.
Credito di imposta per l’acquisto, noleggio o utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegate con i registratori telematici
È stato istituito un credito di imposta per gli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che tra l’ 01.07.2021 e il 30.06.2022 acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, collegati con i registratori telematici e che rispettano le caratteristiche tecniche che verranno definite da un prossimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito di imposta spetta:
- in relazione al costo di acquisto/noleggio/utilizzo degli strumenti, alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra gli strumenti;
- nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure:
70% |
soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo di imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro. |
40% |
soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo di imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro. |
10% |
soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo di imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro. |
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante Mod. F24, e successivamente al sostenimento della spesa.
Tale credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle successive dichiarazioni fino ad esaurimento dello stesso; inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi IRPEF/IRES ed IRAP e non rilevano ai fini degli artt. 61e 109 c.5 del TUIR.
L’agevolazione in esame si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui ai regolamenti (UE): n.1407/2013 della Commissione del 18.12.2013, n. 717/2014 della Commissione del 27.06.2014 e n. 717/2014 della Commissione e relativi all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, agli aiuti de minimis.
Credito di imposta per l’acquisto, noleggio o utilizzo di strumenti evoluti di pagamento elettronico
È stato istituito un ulteriore credito di imposta per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che nel corso dell’anno 2022 acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Il credito di imposta spetta:
- nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto, nelle seguenti misure:
100% |
soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo di imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro. |
70% |
soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo di imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro. |
40% |
soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo di imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro. |
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante Mod. F24, e successivamente al sostenimento della spesa.
Tale credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle successive dichiarazioni fino ad esaurimento dello stesso; inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi IRPEF/IRES ed IRAP e non rilevano ai fini degli artt. 61e 109 c.5 del TUIR.
L’agevolazione in esame si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui ai regolamenti (UE): n.1407/2013 della Commissione del 18.12.2013, n. 717/2014 della Commissione del 27.06.2014 e n. 717/2014 della Commissione e relativi all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, agli aiuti de minimis.
Credito di imposta su commissioni pagamenti elettronici
Agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che adottano strumenti di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici ovvero strumenti di pagamento evoluto, nel rispetto delle caratteristiche tecniche che verranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, spetta un credito di imposta pari al 100% delle commissioni maturate nel periodo dal 01.07.2021 al 30.06.2022.
Contributo a fondo perduto per soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni di euro
È stato introdotto un contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata del presente decreto (anno 2019 per i soggetti periodo di imposta coincidente con l’anno anno solare).
Tali soggetti devono essere in possesso o dei requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021 (Cfr. Circolare di studio n. 896 del 25.03.2021) o di cui ai commi da 5 a 13 dell’art. 1 del D.L. 73/2021 (Cfr. Circolare di studio n. 907 del 01.06.2021).
Il contributo, dunque, spetta ai soggetti:
- titolari di partita IVA;
- residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
- che svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario.
sono esclusi:
- i soggetti la cui partita IVA risulta non attiva alla data di entrata di entrata in vigore del decreto (26.05.2021);
- gli enti pubblici (art. 74 TUIR);
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis TUIR).
Misura del contributo spettante per i soggetti con i requisiti per il riconoscimento del contributo previsto dall’art. 1 del D.L. 41/2021 |
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Il contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. In tal caso è riconosciuto anche il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente art. 1 del D.L. 73/2021 (c.d. contributo automatico). |
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Misura del contributo spettante per i soggetti con i requisiti previsti per il riconoscimento del contributo previsto dall’art. 1 commi da 5 a 13 del D.L. 73/2021 (c.d. contributo alternativo) |
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Soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto ex art. 1 del D.L. 41/2021 |
Soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto ex art. 1 del D.L. 41/2021 |
Il contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
In tal caso non è riconosciuto il contributo c.d. automatico (art. 1 commi da 1 a 3 del D.L. 73/2021)
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Il contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la percentuale del 30% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
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Per tutti i soggetti, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000,00 Euro.
Inoltre, il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, né ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 c.5 del TUIR.
Per fruire del contributo si dovrà presentare telematicamente un’istanza all’Agenzia delle Entrate, con modalità che verranno definite da apposito provvedimento.
Alla disposizione si applicano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 ”Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti” della Comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e successive modificazioni. Le imprese che intendono avvalersi anche della sezione 3.12 della suddetta Comunicazione presentano un’apposita autodichiarazione con la quale attestano l’esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sez. 3.12 .
Contributi per i servizi di ristorazione collettiva
È stato previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto alle imprese operanti nel settore della ristorazione collettiva, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del MISE, di concerto con il MEF verranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del contributo previa autorizzazione della Commissione europea.
Incentivi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti
È stata stabilita la proroga fino al 31.12.2021 del regime di favore per coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato nel rispetto di specifici parametri (art.1 c. 654 e 657 L.178/2020).
È stato inoltre rifinanziato il fondo destinato a finanziare l’acquisto di veicoli a basse emissioni.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Ultime Circolari
Circolare n. 987- Dichiarazione annuale Iva 2023 relativa all’anno 2022
Sono stati approvati i modelli di dichiarazione Iva per l’anno 2023 e le relative istruzioni. La dichiarazione deve essere presentata in via telematica tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023.
Il versamento dell’Iva dovuta a saldo deve essere effettuato entro il 16 marzo 2023.
Circolare n. 986 – Tassa annuale di bollatura e numerazione dei libri sociali e Certificazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti nel corso del 2022 – Modello CUPE
Entro il 16.03.2023 le società di capitali devono effettuare il versamento della tassa annuale di bollatura e numerazione dei libri sociali.
Entro il 16.03.2023 dovrà essere rilasciata ai percipienti la certificazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2022.
Circolare n. 985 – Certificazione Unica “CU 2023”
Le certificazioni uniche relative ai redditi corrisposti nel 2022 dovranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate e consegnate ai percipienti entro il 16.03.2023.
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