Circolare n. 915
D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 c.d. “Decreto Sostegni-bis”- Crediti di imposta nonché provvedimenti attuativi di precedenti disposizioni agevolative
Il “Decreto Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021 n. 73) entrato in vigore il 26.05.2021, ha esteso e prorogato il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e ha istituito un nuovo credito di imposta per la sanificazione degli ambienti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. Sono stati inoltre emanati i provvedimenti relativi all’istanza per il riconoscimento del credito di imposta per i sistemi di filtraggio dell’acqua e l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione ad uso abitativo.
Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Il “Decreto Sostegni-bis” ha previsto un’ estensione e una proroga del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, istituito dall’art. 28 del D.L.34/2020 (Cfr. Comunicazione di Studio del 22.05.2020).
Soggetti ammessi
- esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro (in luogo ai precedenti 5 milioni), nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare si intende l’anno 2019);
- enti non commerciali;
- enti del Terzo settore;
- enti religiosi civilmente riconosciuti.
Determinazione della misura del credito
Il credito di imposta spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 e nelle stesse misure già previste dall’art. 28 c.1 e 2 del D.L. 34/2020:
- in misura pari al 60% dell’ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o di concessione dei suddetti immobili ad uso non abitativo;
- in misura pari al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.
Inoltre, è riconosciuto sui canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati:
- allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico;
- all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- allo svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’ 01.01.2019.
Per le imprese turistico – ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito di imposta spetta nella misura del 50%, fino al 31 luglio 2021 e alle medesime condizioni previste dall’art. 28 c.5 del D.L. 34/2020 (Cfr. Circolare di Studio n. 879 del 20.01.2021).
Per l’utilizzo del credito di imposta in compensazione tramite Mod. F24, il codice tributo è 6920 (Cfr. R.M. 32/2020).
Al credito di imposta si applicano i limiti e le condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
Il “Decreto Sostegni-bis” ha previsto un nuovo credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
Soggetti ammessi
- esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- enti non commerciali compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo ex art. 13-quater c.4 D.L. 34/2019 (locazioni brevi e attività ricettive).
Determinazione della misura del credito
Il credito d’imposta spetta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021, nella misura massima di 60.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Spese ammissibili al credito di imposta
- Spese per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
- somministrazione di tamponi per Covid-19 a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative ed istituzionali dei soggetti ammessi al credito;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto di dispositivi di sicurezza diversi dai precedenti quali: termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Richiesta e modalità di fruizione
Il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, mediante il modello F24 presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, né ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 c.5 del TUIR.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ad oggi non ancora emanato, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta.
Credito di imposta per il miglioramento dell’acqua potabile
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (Prot. n. 153000/2021) sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’ imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio di acqua, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica (Cfr. Circolare di Studio n. 879 del 20.01.2021).
La comunicazione potrà essere presentata dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili.
Istanze per il contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione
Il contributo in oggetto è stato previsto dall’art. 9-quater del D.L. 137/2020 conv. in L:176/2020 (Cfr. Circolare di Studio n. 883 del 27.01.2021).
L’Agenzia delle Entrate con provv. n. 180139/2021, ha definito il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, a favore dei locatori, per la riduzione dell’importo del canone di locazione di immobili a uso abitativo in relazione a contratti:
- che presentano i requisiti illustrati nella circolare sopra richiamata;
- rinegoziati con decorrenza pari o successiva al 25.12.2020, con comunicazione presentata (Mod. RLI) entro il 31.12.2021.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che sono ammessi al beneficio sia i contratti di locazione in regime ordinario (soggetti a imposta di registro) sia quelli in regime di cedolare secca.
Le domande possono essere presentate dal locatore o da un intermediario delegato, esclusivamente in modalità telematica, a partire dal 06.07.2021 e fino al 06.09.2021
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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