Circolare n. 890

Ripresa dei versamenti sospesi nel mese di dicembre 2020-

Tassa annuale di numerazione e bollatura dei libri sociali –

Esterometro  

 

Entro il 16.03.2021 devono essere effettuati i versamenti sospesi nel mese di dicembre 2020 per effetto dell’emergenza sanitaria. 

Entro la stessa data scade il termine di versamento della tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri sociali.

Si ricordano inoltre le scadenze per l’anno 2021 relative al c.d. “esterometro”.

Ulteriori versamenti sospesi in scadenza il 16.03.2021

Si ricorda che i versamenti sospesi in scadenza nel mese di dicembre 2020 di cui alla Circolare di Studio n. 867 del 07.12.2020, dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi in un’unica soluzione entro il 16.03.2021 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.03.2021.


 

Tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri sociali

Per le società di capitali è dovuta la tassa annuale di Euro 309,87, elevata a euro 516,46 per le società con capitale superiore a Euro 516.456,90, alla data del 1 gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito.

La tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri contabili deve essere versata, in modalità telematica, mediante il Mod. F24 – sez. Erario – con codice tributo “7085”, periodo 2021, entro il 16 marzo 2021.

Le società di nuova costituzione sono tenute ad effettuare il pagamento con bollettino postale C/C 6007, intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva.


 

Esterometro – scadenze

Le scadenze per l’ esterometro 2021 sono:

  • il 30 aprile per il primo trimestre;
  • il 2 agosto per il secondo trimestre;
  • il 2 novembre per il terzo trimestre;
  • il 31 gennaio 2022 per il quarto trimestre.

Dall’01.01.2021 si possono inoltre utilizzare facoltativamente (e obbligatoriamente a partire dal 2022) i nuovi “Tipo documento” (TD17, TD18 e TD19) con emissione del documento integrativo elettronico e trasmissione dello stesso al SdI per acquisti effettuati da soggetti esteri. In quest’ultimo caso non vi è necessità di inviare l’esterometro.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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