Circolare n. 861
D.L. 14 Agosto 2020 n. 104 c.d. “Decreto Agosto” convertito nella Legge 13 ottobre n. 126 – Principali novità
Il D.L. 14.8.2020 n. 104 c.d. “Decreto Agosto” è stato convertito con modificazioni nella L. 13.10.2020 n. 126, entrata in vigore il 14.10.2020.
Di seguito si riportano le principali novità apportate in sede di conversione in legge
Sospensione degli ammortamenti nei Bilanci 2020
Viene prevista per i soggetti che “non adottano i principi contabili internazionali”, nell’esercizio in corso al 14 Ottobre 2020 (anno 2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), la possibilità, in deroga all’art. 2426 c. 1 n. 2) del codice civile, di non imputare al Conto economico del bilancio la quota annua di ammortamento (fino al 100% della stessa) relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali, “mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato” (art. 60, D.L. 104/2020).
Il meccanismo applicativo della norma prevede dunque il differimento all’esercizio successivo (quello che si chiuderà al 31.12.2021 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare) della quota di ammortamento non effettuata nel 2020 e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, allungando di fatto di un anno il piano di ammortamento originario dei cespiti in questione.
In caso di sospensione (parziale o totale) degli ammortamenti, il corrispondente ammontare dovrà essere destinato ad una riserva indisponibile di utili, e se ne dovrà fornire apposita informativa nella Nota integrativa del bilancio.
Per espressa previsione normativa, i soggetti che si avvalgono della facoltà in esame possono comunque dedurre la quota di ammortamento non imputata a Conto economico, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis, e 103 TUIR.
Analoga previsione opera ai fini IRAP.
Rivalutazione dei beni d’impresa – Soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare
In sede di conversione del D.L. 104/2020 è stata “anticipata” la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa (cfr. Circolare di studio n. 853 del 18 settembre 2020) per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.
Per tali soggetti, la “nuova” rivalutazione può essere eseguita nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019 (ad es., il bilancio dell’esercizio che va dall’1.7.2019 al 30.6.2020), se approvato successivamente al 14 Ottobre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione) e a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.
Ulteriori modifiche al c.d. “Superbonus” 110%
In sede di conversione del D.L. 104/2020 sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina relativa al c.d. “Superbonus” del 110% (cfr. Circolare studio n. 849 del 2 settembre 2020).
Viene precisato:
– che per “accesso autonomo dall’esterno” «si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva»;
– che nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, il superbonus del 110% spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi – Modifiche
L’art. 77 del D.L. 104/2020 ha apportato alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del D.L. 34/2020 (cfr. Circolare di studio n. 852 del 16 settembre 2020).
In sede di conversione sono state introdotte due ulteriori modifiche, operanti per le sole strutture turistico-ricettive.
Viene, infatti, previsto:
- l’aumento al 50% (dal 30%) del credito d’imposta sull’affitto d’azienda per le strutture turistico-ricettive, con la precisazione che, “qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto dell’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti”;
- l’estensione del credito d’imposta per le imprese turistico-ricettive, sino al 31.12.2020.
Credito d’imposta per sponsorizzazioni di leghe, società e associazioni sportive
Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione, il credito d’imposta previsto dall’art. 81 del D.L. 104/2020, pari al 50% delle spese per gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in favore di leghe, società e associazioni sportive, viene esteso anche alle discipline paralimpiche (cfr. Circolare di studio n. 852 del 16 settembre 2020).
Inoltre, viene ridotto a Euro 150.000,00 (in luogo del precedente limite di Euro 200.000,00) il limite minimo dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 dei soggetti destinatari degli investimenti pubblicitari.
Viene infine previsto che sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/91.
Contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione
Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione, il contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione, di cui all’art. 58 del D.L. 104/2020 (cfr. Circolare di studio n. 852 del 16 settembre 2020), viene esteso anche alle imprese con i seguenti codici ATECO prevalenti:
- 10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole);
- 21.00 (catering per eventi, banqueting);
- limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 10.00 (alberghi).
Presentazione delle domande di indennità pari a Euro 1.000,00
L’art. 9 del D.L. 104/2020 riconosce un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000,00 euro in favore dei soggetti appartenenti a determinate categorie di lavoratori autonomi e dipendenti ed in presenza di determinate condizioni (cfr. Circolare di studio n. 855 del 28 settembre 2020).
L’INPS, ha comunicato che, a partire dal 23 ottobre 2020, è disponibile il servizio per la presentazione delle domande di indennità Covid-19.
Coloro che hanno già beneficiato di indennità Covid-19 e che rientrano nelle suddette categorie di lavoratori, anche a seguito di riesame con esito positivo, non devono presentare nuova domanda, in quanto quest’ultima verrà erogata direttamente dall’INPS.
Coloro che, invece, non hanno ancora presentato domanda per altre indennità Covid-19 o che hanno presentato domanda ma questa risulta “Respinta”, devono presentare una nuova domanda per l’indennità onnicomprensiva di Euro 1.000,00.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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