Circolare n. 830
Costi chilometrici e fringe benefit per l’anno d’imposta 2020
L’Agenzia delle Entrate ha reso note le tabelle elaborate dall’ACI relative ai costi chilometrici da utilizzare per il 2020 al fine della determinazione del reddito figurativo da imputare ai dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente, in caso di utilizzo promiscuo di autoveicoli e motocicli.
A partire dai contratti stipulati dall’1.7.2020 la percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica.
Sono state rese note (Suppl. Ord. n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2019) le tabelle elaborate dall’ACI relative ai costi chilometrici da utilizzare per il 2020 al fine della determinazione del reddito figurativo da imputare ai dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente, in caso di utilizzo promiscuo di autoveicoli e motocicli (art. 51, c. 4, TUIR, D.P.R. 917/86).
Ai sensi dell’art. 164 TUIR, i costi relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta sono deducibili nella misura del 70%.
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2020, gli importi definiti nelle tabelle Aci per la determinazione del fringe benefit 2020 sono divisi in due periodi, uno valido fino al 30 giugno 2020 e l’altro dal 1 luglio 2020.
Per i veicoli concessi fino al 30 giugno 2020, il calcolo è effettuato nella misura forfettaria, assumendo il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza annua di 15.000 chilometri.
Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’1.7.2020, la percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI; per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160g/km, la suddetta percentuale è pari al 30%; per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021; per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.
Collegamento a tabelle nazionali ACI 2020
Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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