Circolare n. 807
Dichiarazione annuale Iva 2019 relativa all’anno 2018 – Presentazione – Versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale.
Tassa annuale di bollatura e numerazione dei libri sociali.
Sono stati approvati i modelli di dichiarazione Iva per l’anno 2018 e le relative istruzioni. La dichiarazione deve essere presentata in via telematica tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2019. Il versamento dell’iva dovuta a saldo deve essere effettuato entro il 16 marzo 2019. Entro la stessa data deve essere effettuato anche il versamento della tassa annuale di bollatura e numerazione dei libri sociali.
Dichiarazione annuale Iva 2019 relativa all’anno 2018 – Presentazione – Versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale.
Sono stati approvati i modelli di dichiarazione Iva per l’anno 2018 e le relative istruzioni.
Modalità e termini di presentazione
La dichiarazione Iva dell’anno 2018 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati dal 1° febbraio al 30 aprile 2019.
Compensazione
L’utilizzo in compensazione dei crediti IVA annuali di importo superiore a 5.000,00 euro:
- può essere effettuato solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito;
- comporta l’obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici Fisconline ed Entratel.
L’utilizzo in compensazione di crediti IVA annuali per importi superiori a 5.000,00 euro comporta altresì l’obbligo che la dichiarazione IVA, dalla quale emerge il credito, rechi l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (es. dottore commercialista o esperto contabile), oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis c.c., attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
Per l’anno 2019 il limite massimo complessivo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili in F24 (ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/97) ovvero rimborsabile tramite conto fiscale, è di Euro 700.000,00, elevato ad 1.000.000 di Euro nei confronti dei subappaltatori che nell’anno precedente abbiano registrato un volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.
Si ricorda altresì che ai sensi dell’art. 31 del D.L. 78/2010 a decorrere dall’1/1/2011 è vietato compensare nel Mod F24 (ai sensi del D.Lgs. 241/97) crediti erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori di ammontare superiore a € 1.500,00 per i quali sia scaduto il termine di pagamento.
Rimborsi
L’art. 38 bis del DPR 633/72 prevede:
- l’innalzamento ad Euro 30.000,00 dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti richiesti dai soggetti non considerati “a rischio”;
- la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore ad Euro 30.000,00 senza prestazione della garanzia presentando la dichiarazione con apposizione del visto di conformità, o in alternativa, con la sottoscrizione dell’organo di controllo contabile e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti il possesso di determinati requisiti patrimoniali;
- l’obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori ad Euro 000,00 solo nelle ipotesi di situazioni di “rischio”.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è resa mediante sottoscrizione del quadro VX della dichiarazione.
La dichiarazione di atto di notorietà, sottoscritta dal contribuente e copia del documento di identità dello stesso, devono essere ricevute e conservate dal soggetto che invia la dichiarazione, ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
Società non operative
In base all’art.30, comma 4, della L. 724/1994 non è consentito alle “società ed enti non operativi” (c.d. “società di comodo”) richiedere il rimborso dell’Iva a credito risultante dalla dichiarazione annuale, oppure portarlo in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/97 nel modello F24, ovvero cederlo ai sensi del D.L. 70/88.
Si ricorda che ai sensi del D.L. 138/2011 sono considerate “società non operative” anche le società in perdita sistematica.
Inoltre, è prevista la perdita definitiva del credito IVA annuale (art. 30 della L. 724/1994) per i soggetti per i quali ricorre la presenza congiunta delle seguenti condizioni:
- società di comodo nel 2016/17/18;
- società che nel triennio 2016/2018 non ha effettuato operazioni rilevanti ai fini Iva non inferiori all’importo derivante dall’applicazione delle previste percentuali per la verifica della condizione di non operatività.
Le società non operative devono compilare il rigo VA 15 del quadro A per attestare la propria situazione.
Gli enti o le società operative che intendono chiedere il rimborso dell’IVA sono tenuti a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, per attestare l’assenza dei requisiti che qualificano le società e gli enti di comodo.
La dichiarazione è resa mediante sottoscrizione del quadro VX della dichiarazione.
La dichiarazione di atto notorio, sottoscritta dal contribuente e copia del documento di identità dello stesso, devono essere ricevute e conservate dal soggetto che invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
Versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale – Termini – Rateizzazione
L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa all’anno 2018 deve essere versata entro il 16 marzo 2019, termine prorogato al 18 marzo cadendo il 16 di sabato, se di importo superiore a 10,33 Euro.
Il versamento può essere effettuato in unica soluzione oppure in forma rateale.
Il versamento può essere inoltre differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, in unica soluzione oppure rateizzato.
I contribuenti trimestrali per opzione sono tenuti a maggiorare il versamento dovuto in sede di dichiarazione annuale dell’interesse del 1%.
I trimestrali c.d. “speciali” di cui all’art. 74, c. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972, devono versare l’Iva relativa al 4° trimestre 2018 entro il 16 febbraio 2019, prorogata al 18 febbraio, cadendo il 16 di sabato.
Tassa annuale di bollatura e numerazione dei libri sociali. Scadenza 16.03.2019
Per le società di capitale è dovuta la tassa annuale di Euro 309,87, elevata a euro 516,46 per le società con capitale superiore, alla data del 1 gennaio, a Euro 516.456,90.
La tassa annuale di bollatura e numerazione deve essere versata, in modalità telematica, mediante il Mod. F24 – sez. Erario – con codice tributo “7085”, periodo 2019, entro il 16 marzo 2019, termine prorogato al 18 marzo cadendo il 16 di sabato.
Le società di nuova costituzione sono tenute ad effettuare il pagamento con bollettino postale C/C 6007.
Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Ultime Circolari
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La prima rata IMU per l’anno 2023 deve essere versata entro il 16 giugno 2023 tramite Modello F24 o bollettino postale a seconda della tipologia di contribuente.
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